La legislazione turistica regionale condensata in un “testo unico”. Lo prevede un disegno di legge che la Giunta regionale – su iniziativa dell’assessore Lidio Rocchi – ha presentato al Consiglio per l’approvazione.
La proposta raccoglie, in un solo articolato e in maniera coordinata, le varie normative regionali che regolano l’attività turistica. Tenendo conto del mutato assetto istituzionale, che sancisce il passaggio di numerose funzioni agli enti locali, il “testo unico” si conforma ai principi della delegiferazione delle norme e della semplificazione amministrativa.
“Questi criteri – sottolinea l’assessore Rocchi – ci pongono in sintonia con le aspettative di un turismo che, riconosciuto come risorsa economica a pieno titolo, chiede alla pubblica amministrazione di rendere più efficace la propria azione. Pur introducendo alcune innovazioni sul piano della semplificazione, la proposta non prevede sostanziali modifiche alle normative in vigore, in quanto la Regione Marche ha anticipato gli assetti organizzativi che si sono imposti negli ultimi anni”.
Il testo unico non comprende le disposizioni relative all’agriturismo, al turismo rurale (di competenza del servizio Agricoltura) e al soccorso alpino. Affida alle Province e ai Comuni le funzioni relative alla promozione turistica del proprio territorio, mentre riconferma l’importanza delle Pro-Loco, quali “organismi di promozione dell’attività turistica di base”.
Tra le novità introdotte, va segnalata l’eliminazione quinquennale della classificazione degli alberghi e dei campeggi, prevedendo la presentazione di una dichiarazione (del titolare o del gestore) solo nel caso di variazione dei requisiti posseduti. È stata unificata, poi, la disciplina relativa alle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, per quanto concerne le procedure di classificazione, di rilascio delle autorizzazioni, di gestione amministrative delle medesime (periodi di apertura, reclami per i prezzi, statistiche, vigilanza).
Significative anche le modifiche introdotte nel settore delle professioni turistiche. È stata soppressa la prevista licenza. Coloro che esercitano le professioni devono possedere la sola abilitazione tecnica, senza dover richiedere la licenza al Comune. Per svolgere la professione, basta inoltrare la denuncia di “inizio attività”. Vengono, inoltre, eliminate una serie di “figure” (interprete turistico, organizzatore congressuale…) che appesantivano panorama delle professioni di settore con elencazioni generalizzate e anacronistiche degli impieghi. Da sottolineare che i laureati in beni culturali e in scienze naturali conseguono l’abilitazione alla professione di guida turistica superando solo una prova orale di conoscenza delle lingue straniere. Abolita anche la determinazione provinciale delle tariffe, sostituita da una semplice segnalazione (alla Regione e alle Province) dei compensi che s’applicano.
Novità, infine, per le agenzie di viaggio e turismo: la denuncia di “inizio attività” al Comune sostituisce la richiesta di autorizzazione amministrativa. Il testo, quindi, introduce una procedura semplice e rapida che, insieme al solo possesso del diploma di istruzione secondaria, facilita l’accesso dei giovani al mondo delle imprese turistiche.
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