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15/09/2000

RICOSTRUZIONE, NUOVI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta regionale ha approvato tre importanti provvedimenti per favorire la ricostruzione nelle zone terremotate. Riguardano la concessione di contributi per l’autonoma sistemazione dei commercianti e degli artigiani, ulteriori disposizioni per accelerare la sistemazione dei nuclei familiari e per presentare o integrare i progetti di ristrutturazione degli immobili. Commercianti e artigiani. Il provvedimento introduce una novità nella gestione della ricostruzione. Artigiani e commercianti che devono ristrutturare i locali in cui esercitano la propria attività possono beneficiare dei contributi finora previsti per i nuclei familiari. L’aiuto economico viene concesso sia per gli interventi in corso, che per quelli conclusi. Oscilla da un minimo di 250 mila lire mensili (fino a 25 mq) a un massimo di 600 mila lire mensili (oltre 60 mq), con un importo intermedio di 500 mila lire mensili (fino a 60 mq), in funzione della superficie dei locali utilizzati per l’attività commerciale o artigianale. Il contributo viene assegnato – per la durata del periodo di esecuzione dei lavori - qualora le unità immobiliari destinate all’attività produttiva debbano essere (o sono già state) evacuate per consentire la ristrutturazione o la ricostruzione degli edifici, di cui fanno parte, danneggiati dal terremoto. L’agevolazione economica viene riconosciuta anche se l’attività commerciale o artigianale non è (o non è stata) trasferita in altro locale, o trasferita a titolo non oneroso, cioè senza oneri di locazione da parte dell’imprenditore. Tuttavia, in caso di trasferimento, il contributo non è cumulabile (per lo stesso periodo di concessione) con quello previsto per il costo di locazione dei locali o per l’acquisto di prefabbricati.La richiesta del contributo va presentata al Comune - che accerta i requisiti di ammissione e il termine di sospensione dell’attività produttiva – su apposita modulistica pubblicata nell’edizione straordinaria n. 14 del Bollettino ufficiale della Regione Marche del 15/09/2000. La Regione trasferisce alle amministrazioni comunali i fondi necessari che verranno assegnati ai beneficiari entro 7 giorni dal trasferimento. L’assegnazione dell’agevolazione costituisce implicita rinuncia al ricorso ad alloggi pubblici provvisori. Integrazione dei progetti. Entro il 30 settembre 2000 si può richiedere al Comune- con istanza motivata - di poter presentare o integrare i progetti di ricostruzione post terremoto. Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale autorizza i Comuni a prolungare di 30 giorni il temine per la presentazione o integrazione dei progetti relativi alle abitazioni principali e di 60 giorni quelli relativi agli altri edifici. Una proroga di 30 giorni viene consentita anche per il recupero dei beni culturali già catalogati (decreto del direttore Centro regionale beni culturali n. 250/00). Se i termini sono già scaduti, il Comune può concedere un’altra proroga di 30 e 60 giorni o può stabilire un’ulteriore scadenza se è necessario rimuovere la “causa di forza maggiore” che impedisce la presentazione o l’integrazione del progetto. Il provvedimento della Giunta regionale si è reso necessario per evitare la decadenza dai contributi della ricostruzione da parte dei proprietari che non sempre sono in grado di seguire le vicende delle progettazioni. Sono stati segnalati, infatti, diversi casi di mancata presentazione o integrazione degli elaborati dovuti a motivi diversi: dalla difficoltà di progettazione, alla scarsità di professionisti; situazione che ha reso necessaria la concessione dell’ulteriore proroga, tenuto anche conto della pausa estiva. Sistemazione nuclei familiari. Con questo provvedimento la Giunta regionale autorizza i Comuni ad assegnare – con assoluta priorità - gli alloggi di edilizia pubblica disponibili (cioè non ancora consegnati ai locatari) ai nuclei familiari ospitai nei Mam, per un periodo massimo di due anni, o comunque non superiore al tempo necessario per la ricostruzione dell’immobile danneggiato dal terremoto. [r.p.]