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31/03/2000

NUOVA ORDINANZA DI BARBERI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE DEL POST TERREMOTO

Su proposta del sottosegretario alla Protezione Civile, Franco Barberi, il ministro dell’Interno ha emesso una nuova importante Ordinanza contenente misure per i territori delle regioni Marche ed Umbria interessati dalla crisi sismica del 26 settembre 1997. “Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari provvisoriamente alloggiati in strutture prefabbricate – dispone l’art. 1 dell’Ordinanza - i cui edifici rientrano nei piani integrati di recupero o che richiedono interventi di ricostruzione di lunga durata, le Amministrazioni comunali possono conferire priorità agli interventi su unità abitative a condizione che il proprietario si impegni ad affittare l’immobile a famiglie attualmente ospitate nei moduli abitativi e che tali interventi sono realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2000. Le Amministrazioni comunali possono stipulare intese con le Organizzazioni rappresentative dei proprietari di immobili per agevolare la locazione degli immobili” L’art. 2 della nuova normativa prevede inoltre che “I Comuni sono autorizzati ad acquisire le aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati ad uso abitativo o altre esigenze di carattere pubblico, già urbanizzate con i fondi dei Commissari delegati delle regioni Marche ed Umbria, per la predisposizione di aree attrezzate di protezione civile, per insediamenti di edilizia residenziale pubblica, per attività turistico-ricreative, per centri polifunzionali o per altre finalità di pubblico interesse.” Un’altra disposizione dell’Ordinanza, infine, riguarda le attività produttive danneggiate dalla crisi sismica: ad esempio le Cartiere Miliani di Fabriano. L’art. 4, infatti, recita che “Gli edifici adibiti ad attività produttive industriali, danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, anche se non hanno raggiunto il livello di danneggiamento e di vulnerabilità individuato come “crollo”, possono essere demoliti e ricostruiti, in modo accorpato e senza aumento di volumetria, sulla base delle esigenze produttive dell’azienda. Il contributo deve essere calcolato sulla base del costo massimo ammissibile previsto per i livelli di danno di ogni singolo edificio danneggiato. Per gli edifici industriali multipiano il livello di danneggiamento è stabilito in misura pari a livello di danneggiamento massimo (L5), da calcolarsi sulla sola superficie coperta effettivamente realizzata, nel limite dei 2/3 della superficie esistente dalla data del sisma.”