Le guide turistiche e le guide naturalistiche abilitate della Regione Marche (legge regionale 9/2006) propongono e realizzano itinerari e visite guidate nell’intero territorio regionale
Per i visitatori curiosi di scoprire le bellezze delle Marche, una regione dalle mille sfaccettature, sono disponibili, su tutto il territorio regionale, servizi di assistenza e guida plurilingue con guide regolarmente abilitate e con esperienza pluriennale, servizio guida all'interno di mostre e musei, servizio di accompagnamento e assistenza per gruppi, hostess in occasione di fiere, congressi ed eventi culturali, consulenza ed assistenza a tour operator individuali, realizzazione di itinerari standard e tematici per gruppi, scuole, singoli viaggiatori. Il tutto alla scoperta delle Marche.
Ma vediamo come ci si può abilitare ad una professione turistica.
La Legge che regolamenta le professioni turistiche.
La Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, è una legge che in un unicum raccoglie, in maniera organica, le molte disposizioni che regolamentano attività e funzioni turistiche.
Il titolo III della legge si occupa espressamente di Professioni turistiche.
Per chiarezza:
Il titolo III del Testo unico regionale sul turismo è dedicato alle professioni turistiche e l’art. 46 ne definisce bene le caratteristiche e lo riportiamo in toto qui di seguito:
1.E’ guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.
2. E’ accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.
3. E’ tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell’attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:
a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;
b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;
c) organizza manifestazioni turistiche nell’area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.
4. E’ guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.
Accompagnatore cicloturistico.
La Legge Regionale 18 dicembre 2017, n. 37 “Interventi a favore del cicloturismo” istituisce l’elenco regionale degli Accompagnatori cicloturistici. All’elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all’articolo 3 della succitata Legge e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. L’elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L’iscrizione nell’elenco non è condizione per l’esercizio dell’attività.
L’accompagnatore cicloturistico non rientra nell’albo degli abilitati contemplati nell’art. 46 del “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” ma si propone come una professione strategica nelle politiche turistiche che ampliano le azioni di accoglienza verso un turismo green e slow che punta sulla valorizzazione delle bellezze naturali e del paesaggio e di tutto ciò che attiene al patrimonio culturale marchigiano.