Salute

Sanità penitenziaria

L'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali.

Il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1° aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri.

Il Servizio sanitario regionale garantisce alle persone detenute nelle carceri di tutta la regione al pari degli altri cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) che includono l’assistenza medica specialistica, l’assistenza farmaceutica, l’intervento sulle tossicodipendenze, la vigilanza sull’igiene pubblica e la prevenzione.

Nei 6 istituti penitenziari della Regione Marche (CC Pesaro, CR Fossombrone, CC Ancona Montacuto, CR Barcaglione, CR Fermo, CC Ascoli Piceno) sono presenti 796 detenuti, a fronte di 823 posti autorizzati (dati aggiornati al 23 agosto 2022).

Nella Regione Marche non sono presenti Istituti Penali per i minorenni (IPM), la competenza per le regioni Emilia Romagna e Marche, è del Centro Giustizia Minorile di Bologna, sono inoltre operativi, affiliati al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità:

  • Ufficio Servizi Sociali Minori di Ancona (USSM), con sede nel Comune di Ancona, prende in carico la maggior parte dei minori autori di reato (la detenzione assume per i minori di età carattere residuale, lascia spazio percorsi sanzionatori alternativi), in ogni fase del procedimento penale e nell'attuazione del provvedimento giudiziario emesso nei loro confronti nel territorio della Regione Marche;
  • Centro di Prima Accoglienza (CPA), struttura residenziale nel Comune di Ancona che accoglie temporaneamente i minori fermati, accompagnati o arrestati in flagranza di reato dalle forze dell'ordine su disposizione de Procuratore della Repubblica per i minorenni; il minore permane nel Centro fino all'udienza di convalida, co permanenza massimo di 96 ore (età compresa tra i 14 e i 18 anni) in attesa dell'udienza del Giudice delle Indagini Preliminari di convalida dell'arresto.
  • Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), organo periferico di livello dirigenziale non generale del Ministero che provvede all’attuazione delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dalle Direzioni generali, Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, con sede ad Ancona (competente sui territori di ANCONA e PESARO-URBINO) e Ufficio locale di esecuzione penale esterna a Macerata (competente sui territori di MACERATA, FERMO e ASCOLI-PICENO), che hanno il compito di gestire le misure alternative alla detenzione disposte dal Tribunale di Sorveglianza, dove operano psicologi, assistenti sociali ed educatori.

Al fine di fronteggiare la generalizzata carenza di personale medico che affligge l’assistenza sanitaria in carcere ormai da anni, carenza peraltro inasprita dall’avvio dei nuovi servizi collegati alla pandemia Covid19, la Regione Marche ha approvato, in data 9 maggio 2022, la DGR 536/SALU, contenente uno schema di accordo con i Medici di Medicina Generale, volto a sperimentare, in ambito carcerario, il modello di residenzialità penitenziaria integrata e ad attivare equipe mediche di residenzialità penitenziaria, con attribuzione di quote aggiuntive ai medici di continuità assistenziale operanti negli IIPP (per un periodo limitato e nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale).

In data 02 dicembre 2022 si è svolto l'ultimo corso Peer Supporter "La formazione e la funzione dei Peer Supporters in ambito penitenziario - Nuove metodologie per la promozione della salute e delle relazioni sociali".

 

Normativa

  • L. 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e s.m.i.;
  • D.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 e s.m.i., L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi da 283 a 284);
  • D.M. 21 aprile 2000 “Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario”;
  • D.P.C.M. 1°aprile 2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;
  • LR 28/2008 “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”;
  • DGRM 1220/2015 in recepimento delle «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali» della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22.1.2015, così come confermato dalla DGR 716/2017 in recepimento del DPCM 12/01/2017 “Nuovi Lea”.
  • Decreto n. 1/MOB del 11.01.2019.
  • DGRM 316/2019 “Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti nelle Marche Aggiornamento DGR n. 1104/2013 ‘Programma operativo di prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario negli istituti penitenzi ari nelle Marche’. Approvazione".
  • DGRM 39/2020 “Piano regionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità - Revoca della DGR n. 1104/2013 ‘Programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario negli istituti penitenziari e nei servizi minorili nelle Marche’. Approvazione”.
  • DRGM 536/2022 “Accordo Collettivo Nazionale con i Medici di Medicina Generale e Accordo Integrativo Regionale DGR 751/07 – approvazione schema di accordo con i Medici di Medicina Generale: ‘Sperimentazione residenzialità penitenziaria integrata e equipe medica di residenzialità penitenziaria’”
    Allegato 536/2022
     

Data Aggiornamento 03/11/2022
Data Modifica 03/11/2022

RESIDENZA PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (REMS) EX OSPEDALI PSCIHIATRICI GIUDIZIARI (OPG)

La Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) è una struttura residenziale attivata ai sensi della legge 81/2014 per l'accoglienza di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. Gli accessi avvengono per disposizione della Magistratura per tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Le REMS si differenziano dai precedenti OPG per alcune caratteristiche: il principio di territorialità, il numero chiuso, la messa al bando della contenzione e la gestione affidata al Servizio sanitario, senza la presenza di Polizia penitenziaria. In più, la misura di sicurezza detentiva (in REMS) ha un limite temporale e dovrebbe rappresentare l’anello ultimo e residuale nelle offerte di cura da prestarsi di norma sul territorio.

In data 27 gennaio 2022, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22/2022 è stata perentoria nell’affermare che il ricovero in una Rems, per come è concretamente configurata nell’Ordinamento, «non può essere considerata come una misura di natura esclusivamente sanitaria», perché la misura di sicurezza è strettamente legata alla pericolosità sociale, seppure presunta.

Corte Costituzionale 22_2022

In data 30 novembre e 01 dicembre 2022 si è tenuto il corso di formazione "la psichiatria giudiziaria e i persorsi di cura per pazienti psichiatrici con procedimento giudiziario".

Con DGR n. 561 del 28/04/2023 è stata recepito l’Accordo n. 188/CU del 30 novembre 2023 inerente alla gestione dei pazienti con misure di sicurezza. Con essa è stato anche istituito il Punto Unico Regionale (P.U.R.), che provvede al coordinamento e alla supervisione dei percorsi di cura per i pazienti con misura di sicurezza, ed è stato approvato lo schema di accordo tra Magistratura, Avvocatura, Regione Marche, AA.SS.TT. e A.O.U. delle Marche in tema di applicazione delle misure di sicurezza, per favorire la collaborazione tra le autorità a vario titolo coinvolte nella gestione dei pazienti psichiatrici. L'accordo è stato sottoscritto in data 17 maggio 2023.

Data Aggiornamento 03/11/2022
Data Modifica 03/11/2022

ASSISTENZA SANITARIA AI DETENUTI TOSSICO-ALCOLDIPENDENTI

 Il D.Lgs. n. 230/99 all’art. 8 ha trasferito al Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Le funzioni di cui sopra interessano le Aree Vaste presso cui insistono gli Istituti Penitenziari. La Conferenza Unificata determina annualmente la somma sulla base del monte ore previsto dal Ministero della Giustizia.

Normativa:

D.Lgs. n. 230/99 art. 8.

 

Data Aggiornamento 03/11/2022
Data Modifica 03/11/2022