Uno degli obiettivi dell’Unione Europea è la creazione di un mercato interno dove la concorrenza non sia falsata da interventi pubblici nei singoli Stati. La normativa sugli aiuti di Stato rappresenta quella parte del diritto europeo della concorrenza che disciplina le condizioni alle quali è possibile concedere aiuti pubblici alle imprese in deroga al divieto generale sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, art. 107, paragrafo 1).
LA NOZIONE DI AIUTO DI STATO
Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (TFUE, art. 107, par.1).
Una misura costituisce Aiuto di Stato se:
REGOLE DI COMPATIBILITÀ
Gli Stati possono concedere aiuti alle imprese in deroga al divieto generale solamente in quei casi, espressamente previsti dal Trattato (articoli 93, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 2 e 3 e 346, paragrafo 1, lettera b) de TFUE), in cui le forze del mercato non riescono da sole a perseguire la massima efficienza o producono o esasperano disparità sociali o regionali.
OBBLIGO DELLA NOTIFICA PREVENTIVA
E' obbligatorio notificare alla Commissione Europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti ed è vietato dare esecuzione alla misura notificata prima della decisione finale di autorizzazione della Commissione (TFUE, art. 108, paragrafo 3, ultimo comma). Gli orientamenti e gli altri atti cd. di «soft law» adottati dalla Commissione europea per ciascuna deroga forniscono indicazioni sui criteri in base ai quali la Commissione valuterà la misura di aiuto ai fini della sua autorizzazione.
LE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA
Esistono alcune eccezioni all'obbligo di notifica preventiva:
- l’esenzione dall'obbligo di notifica preventiva, che riguarda alcune categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura di notifica nella misura in cui rispettano le condizioni previste in uno dei Regolamenti di esenzione adottati della Commissione
- i regolamenti "de minimis", cioè gli aiuti concessi a un’impresa unica che non superano un importo prestabilito in un determinato arco di tempo, che non si ritiene soddisfino tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica
- gli aiuti concessi in base a un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione europea.