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11/09/2002

SOPPRESSIONE DEL CO.RE.CO. E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Il sistema normativo regionale “perde” 94 leggi. Una semplificazione conseguita attraverso una proposta di legge che la Giunta regionale ha inviato al Consiglio. Il testo propone l’abrogazione di 94 norme, emanate tra 1973 e il 1998. Inoltre si adegua alla nuova legge costituzionale sul federalismo (la 3/2001), stabilendo la soppressione del Comitato regionale di controllo (Co.re.co.). I procedimenti amministravi delle leggi da sopprimere, ancora aperti, concluderanno comunque il loro iter. Il presidente del Co.re.co. (una volta approvata il testo normativo), effettuerà, invece, i controlli residui, in particolare quelli sugli atti degli enti dipendenti della Regione. “La proposta di legge - sottolinea il presidente Vito D’Ambrosio – prevede interventi per razionalizzare la legislazione regionale, attraverso l’abrogazione di leggi non più operanti e il riordino degli organi collegiali regionali, non necessari a realizzare i compiti istituzionali. Con la proposta proseguiamo l’attività di riordino e di semplificazione della legislazione regionale, iniziata nel 2001. Il provvedimento si inserisce nel contesto del processo di razionalizzazione del sistema normativo, previsto da diverse leggi dello Stato e dallo stesso ordinamento regionale”. La proposta di legge si compone di sei articoli. Il primo abroga le leggi regionali non più applicate, salvaguardando i processi amministrativi non ancora conclusi. Con il secondo la Regione si adegua alla legge costituzionale 3/2001 che ha abolito i controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, disponendo la soppressione del Co.re.co. L’articolo tre riordina e razionalizza gli organi collegiali previsti dalle leggi regionali. Quelli operanti presso la Regione saranno disciplinati con un successivo regolamento. Gli altri saranno regolamentati dagli enti locali interessati. Significativo il contenuto dell’articolo quattro. Dispone che i risparmi di spesa conseguiti con la razionalizzazione vengano destinati all’incentivazione delle forme associative tra enti locali. Gli articoli cinque e sei contengono le disposizioni transitorie.