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13/06/2002

DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE LA CARENZA DI INFERMIERI E TECNICI RADIOLOGI

Per fronteggiare la carenza di infermieri e di tecnici radiologi, le Aziende sanitarie possono riammettere in servizio il personale in pensione, stipulare contratti a tempo determinato, autorizzare prestazioni aggiuntive ai dipendenti. L’unico limite è quello del rispetto del budget aziendale 2002. Lo prevede un provvedimento della Giunta regionale, con il quale vengono emanate le linee d’indirizzo per l’applicazione della normativa nazionale (legge 1/02) che consente il ricorso a questi provvedimenti straordinari. “La cronica carenza di figure professionali, con il titolo di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica – sottolinea l’assessore alla Sanità, Augusto Melappioni – ha indotto lo Stato a fronteggiare la situazione. È un problema che richiede soluzioni articolate, non limitate al breve periodo, anche se, nell’immediato, è necessario superare l’emergenza. Entro il 31 dicembre 2003, allora, le Aziende sanitarie (ma anche le Case di riposo, le Residenze per anziani, gli Istituti di riabilitazione…) possono ricorrere a questi provvedimenti, per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l’attività delle sale operatorie, senza aggravare, però, la situazione finanziaria della sanità pubblica”. Le disposizioni della Regione ricordano che le misure eccezionali possono essere attivate – nel rispetto dei limiti di bilancio - se non è possibile procedere alla copertura dei posti vacanti, o resisi disponibili, attraverso concorsi o selezioni interne. Solo allora sono fattibili la riammissione in servizio di infermieri e tecnici radiologi che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non più di cinque anni. In alternativa, le aziende possono stipulare contratti individuali a tempo determinato (un anno). Oppure remunerare le prestazioni aggiuntive dei propri dipendenti, rese fuori dagli orari di servizio. In questo caso, la tariffa oraria (lorda) è stabilita in 30 euro. Il turno aggiuntivo non può essere inferiore alle sei ore. Ciascun dipendente disponibile può prestare un solo turno settimanale. Le assenze per ferie e per malattia (inferiori a 45 giorni), comunque, non possono essere coperte con le turnazioni.