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29/01/2002

INDIRIZZI DELLA GIUNTA ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL’INRCA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA

Prosegue l’azione del governo regionale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa sanitaria. La Giunta ha infatti approvato, su proposta dell’assessore alla sanità Augusto Melappioni, un provvedimento che contiene le linee guida per le Aziende sanitarie, locali ed ospedaliere, e per l’INRCA finalizzate alla riqualificazione della spesa farmaceutica. Tra i numerosi punti che figurano nell’atto si sottolineano i seguenti indirizzi. Dal mese di gennaio 2002 viene adottato il codice fiscale come numero distintivo dell’assistito nell’ambito del Servizio sanitario regionale. Le prescrizioni di medicinali sono limitate, per gli esenti da patologie, a 60 giorni di terapia, fermo restando il numero delle confezioni che possono essere dispensate per ogni ricetta. Le farmacie convenzionate non possono pertanto spedire le ricette che non siano conformi a tale regola, pena l’applicazione delle sanzioni di legge. La prescrizione dei farmaci in favore dei cittadini è riservata esclusivamente ai medici di Medicina generale ed ai Pediatri di libera scelta i quali sono anche tenuti a verificare il tempo che intercorre tra le diverse prescrizioni onde evitare la ripetizione delle stesse. Gli specialisti delle Aziende sanitarie ospedaliere e gli Universitari in convenzione potranno utilizzare il ricettario del Servizio sanitario regionale per urgenza terapeutica o di necessità e in dimissione ospedaliera in orari non coperti dalla continuità assistenziale (ex guardia medica). Essi, qualora necessario, devono predisporre l’apposito “consiglio terapeutico” su carta intestata della struttura in cui operano, debitamente firmato, contenente i farmaci concedibili dal S.S.N. per la successiva prescrizione del Medico di Medicina generale o del Pediatra, indicando la categoria terapeutica o il solo principio attivo. Tale procedura deve essere seguita anche in caso di dimissione ospedaliera. Non sono ammesse modalità diverse di prescrizione di farmaci. Al fine di garantire una migliore continuità assistenziale al paziente è necessario organizzare al meglio la comunicazione tra i Medici di Medicina generale e gli specialisti delle Aziende sanitarie. Le Aziende sanitarie forniscono direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione ospedaliera, day-hospital compreso. I medici di continuità assistenziale possono prescrivere i farmaci esclusivamente per le urgenze e per non più di due o tre giorni di terapia. I direttori generali delle Aziende sanitarie sono tenuti ad inviare relazioni trimestrali al Servizio sanità della Regione sulle iniziative intraprese per attuare gli indirizzi della Giunta.