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16/10/2001

RACCOLTA FUNGHI, MODALITA’ APPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE

Sarà subordinato al superamento di un esame il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, anche occasionale, del commercio dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati. L’esame verterà sulle materie previste dai corsi formativi, in particolare sulla capacità del candidato di riconoscere le specie, le tecniche di trattamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti fungini. I corsi, indetti almeno una volta l’anno, possono essere svolti direttamente da Comunità Montane e Province o affidati alle associazioni micologiche e naturalistiche. E’ questa una delle principali novità della delibera sulle modalità applicative della legge regionale 17/2001:“Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi”. La deliberazione, approvata dalla Giunta regionale su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura Luciano Agostini, precisa anche le modalità di rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta, i criteri di tabellazione dei fondi dove può essere esercitato il diritto di riserva, gli ambiti di tutela e il pagamento del permesso di raccolta. Stabiliti anche i criteri di tabellazione delle superfici pubbliche destinate all’istituzione di ambiti in favore di soggetti residenti in zone montane, i limiti minimi di misura delle specie fungine di maggior interesse e le infrazioni che comportano il ritiro del tesserino. La Giunta ha, inoltre, individuato gli indirizzi che gli enti competenti, Comunità Montane e Province, debbono seguire nell’ambito delle funzioni trasferite in materia di ambiti di raccolta, corsi di formazione, il riconoscimento delle autorizzazioni già rilasciate (nelle Marche i cercatori di funghi muniti di regolare licenza sono circa 50 mila). Entrata in vigore la scorsa estate, la legge 17/2001 ha introdotto rilevanti novità nell’esercizio della raccolta dei funghi. Oltre all’abilitazione attraverso la frequenza di corsi della durata di almeno diciotto ore, per avere il tesserino si dovrà pagare il permesso di raccolta che può essere di durata biennale, annuale o semestrale, versando una somma il cui importo varia dalle 60 alle 20 mila lire. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 29787066 intestato a: ”Regione Marche, permesso di raccolta funghi epigei spontanei”. In base alla legge è vietato raccogliere più di tre chilogrammi di funghi a persona, ma sono previste eccezioni. Vietata anche la raccolta di esemplari appartenenti ai generi Boletus, Agaruicus e Calocybe con diametro del cappello inferiore ai quattro centimetri. Per coloro che esercitano abusivamente la raccolta a fini commerciali o di trasformazione sono previste sanzioni da un minimo di 250 mila a un massimo di 1 milione e 800 mila lire.