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08/11/2000

LA GIUNTA RISPONDE A CESARONI - GLI IMMOBILI CHE HANNO UTILIZZATO I FONDI PUBBLICI DELLA RICOSTRUZIONE DEVONO ESSERE DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE. ANCHE IL REGIME DI LOCAZIONE E' REGOLAMENTATO DALLA NORMATIVA

Il consigliere Enrico Cesaroni accusa la Giunta di prevedere con delibera una specie di “riservato dominio della Regione” sulle case in locazione, che sono state danneggiate e ristrutturate in seguito al terremoto. Su questa questione interviene la giunta, fornendo una serie di chiarimenti. “L’attività di ricostruzione punta a consentire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati e la ripresa delle attività lavorative, attraverso l’erogazione di contributi volti al recupero degli immobili danneggiati. La stessa normativa statale regolamenta il caso di abitazioni in locazione, stabilendo la continuità del contratto anche successivamente alla ristrutturazione dell’immobile, con conseguente rientro del locatario nell’abitazione principale agli stessi patti e condizioni. E’ prevista la rivalutazione del canone ad un tasso non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati al netto del contributo percepito. I proprietari degli alloggi concessi in locazione al momento del sisma erano quindi a conoscenza del perdurare del vincolo contrattuale anche a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile danneggiato dalla crisi sismica. La Giunta - al fine di dare attuazione alla normativa - ha stabilito (D.G.R. n. 436/2000) che il proprietario che dichiara la propria contrarietà a riconsegnare l’alloggio ristrutturato, al conduttore od ai suoi eredi e alle stesse condizioni del contratto di locazione sospeso, perde il diritto al contributo previsto. L’unità immobiliare che ha usufruito del contributo verrebbe infatti a configurarsi come una seconda casa, in quanto perde la destinazione ad abitazione principale: tale fattispecie non è per il momento ammessa a contributo. I proprietari infatti hanno potuto utilizzare i contributi pubblici per i lavori in quanto tali alloggi erano destinati a prima abitazione. Inoltre l’Ordinanza del Ministro dell’Interno n.3076/2000 prevede (art. 11) la possibilità da parte dei Comuni di prendere in locazione gli alloggi riparati per sub-locarli ai nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili. In questo caso il canone di locazione viene corrisposto dalla Regione ai soggetti che hanno realizzato gli interventi di ristrutturazione. Per attuare questa norma sono state individuate le unità immobiliari, oggetto di contratto di locazione da parte dei Comuni, tra quelle destinate ad abitazioni principali dei conduttori residenti, riparate o in via di riparazione, che hanno usufruito dei contributi previsti per la ristrutturazione e per le quali i suddetti conduttori hanno dichiarato di voler recedere dal contratto di locazione. Inoltre, a distanza di tempo, ancora persistono situazioni di mancato rientro da parte di nuclei familiari ospitati nei MAM, nonostante l’avvenuta ristrutturazione effettuata con i contributi previsti per legge. E’ stato quindi necessario emanare un provvedimento per vincolare i proprietari degli alloggi, riparati con i contributi per la ricostruzione, a concedere in locazione gli stessi alle famiglie nei moduli abitativi mobili. L’utilizzo dei MAM, anche dopo l’avvenuta ristrutturazione dell’abitazione originaria, non può ritenersi giustificata, anche in relazione ai costi di manutenzione. Inoltre la stipula del contratto di locazione tra il Comune ed il proprietario, rende l’Ente pubblico garante sia del rilascio dello stesso a cessata locazione, sia delle condizioni di manutenzione al momento del rilascio. Al fine di rafforzare tale garanzia la Giunta regionale (D.G.R. n.2566/2000) ha approvato lo schema di disciplinare d’uso e le modalità di rilascio degli alloggi da parte dei nuclei familiari che usufruiranno degli stessi.” NORMATIVA STATALE - l’art. 5, comma 2 del D.C.D. n. 121/97 stabilisce che: ”In pendenza dell’esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l’ultimazione de avori eseguiti”; - l’art. 5, comma 6ter della legge n. 61/1998 come integrata dal D.L. n. 132/1999 convertito in legge n.226/1999 stabilisce che: “I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all’art. 27 della legge n. 392/1978, siti nei Comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all''effettuazione di interventi strutturali sull’edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell’agibilità dell’edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione.”