Sede di Fermo

 


Indirizzo: Via Sapri, 65  

Orari di apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle 12.30

Il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 esclusivamente su appuntamento

Chiusura per il Santo Patrono: 16 Agosto

Responsabile: Francesca Catini

Centralino: 0734 212601

E-mail: centroimpiegofermo@regione.marche.it

PEC: regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it


 

Dal Centro per l'impiego

martedì 10 gennaio 2023  05:58 

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1474 del 11 dicembre 2017, è stato recepito ed attuato l’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell’art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012, e contestualmente è stata revocata la precedente Delibera n. 1134/2013.

La nuova normativa regionale, si applica ai tirocini extra curriculari attivati a partire dal 01/01/2018.

 

Modalità di attivazione del Tirocinio (art.11 DGR.1474/17)

  1. I Soggetti promotori s’impegnano a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una adeguata formazione e un altrettanto adeguato periodo di inserimento in situazione lavorativa. I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra i Soggetti promotori ed i Soggetti ospitanti.

Condizioni di attivazione (art.9 DGR/1474/17)

  1. Il Tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI (Progetto Formativo Individuale).

I Tirocinanti non possono:

  1. Ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del Soggetto ospitante

  2. Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività

  3. Sostituire il personale in malattia, ferie, maternità

 

Il Centro per l’Impiego da contattare è quello competente rispetto alla sede che ospiterà il/la Tirocinante

 

Il CENTRO PER L’IMPIEGO DI FERMO - Ufficio Tirocini, promuove l’attivazione delle tipologie di TIROCINIO di seguito elencate:

  • Disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015

  • Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

  • Lavoratori a rischio di disoccupazione

  • Occupati in cerca di altra occupazione (con orario di lavoro compatibile e nei limiti previsti dal D.lgs 66/2003)

  • Soggetti disabili, persone svantaggiate, richiedenti protezione internazionale e tutte le altre categorie elencate all’art.3 comma e) della Dgr 1474/2017

Durata del Tirocinio (art.5 DGR.1474/17)

La durata ordinaria per i Tirocini extracurriculari, comprensiva di proroghe, è di sei mesi.

SOGGETTI OSPITANTI

I Soggetti ospitanti possono essere imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, Enti pubblici

Al Soggetto ospitante spetta l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità mensile minima di 400 euro lordi mensili. In caso di orario settimanale pari o superiore a 30 ore, l’indennità minima mensile è elevata a 500 euro.

Il Soggetto ospitante dovrà provvedere alla Copertura Assicurativa INAIL e RCT per l’intera durata del tirocinio

L’indennità è erogata per intero al fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75%

(Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR)

 

Nel caso di tirocini in favore di fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio potrà non essere corrisposta.

 

Il Soggetto ospitante deve

  • Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999 e s.m.i.).

  • Essere in regola con le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.).

  • Essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento

  • Non avere procedure di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa.

  • Non aver effettuato licenziamenti (indicati dall’art. 7, comma 5), fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, nei 12 mesi precedenti, nella medesima unità operativa e per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle per cui si vuole attivare il tirocinio.

  • Non incorrere in procedure concorsuali salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

  • Il Soggetto Ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe.

  • Il Soggetto Ospitante può accogliere tirocinanti, in proporzione alla sua dimensione, con i seguenti limiti:

 

NUMERO LAVORATORI PER UNITA’ OPERATIVA

Esclusi gli apprendisti

NUMERO TIROCINI ATTIVABILI

Da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data fine del tirocinio.

1

Da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data fine del tirocinio.

2

Superiore a 21 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data fine del tirocinio.

Il calcolo è effettuato applicando l’arrotondamento all’unità superiore

Per queste Aziende è prevista la possibilità di aumentare il numero di tirocinanti in base ad una premialità in base a quanto previsto dall’art. 10 comma 2 della DGR 1147/17.

10%

 

 

 

 

 

  • I Tirocinanti ospitati non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il Soggetto Ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del Tirocinio.

  • I Tirocinanti ospitati non devono aver svolto prestazioni di cui all’art.54bis del DL n.50/2017 presso il medesimo Soggetto ospitante per più di 140 ore, nei sei mesi precedenti l’attivazione.

 

PROCEDURA PER ATTIVARE TIROCINI CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI FERMO COME SOGGETTO PROMOTORE:

 

  1. Scaricare la seguente modulistica:

    1. Convenzione

    2. Progetto Formativo individuale,

    3. Autodichiarazione del Legale rappresentante del Soggetto ospitante,

    4. Autodichiarazione del Tirocinante

precompilarla ed inviarla in bozza in formato Word, preventivamente alle firme, al servizio competente del Centro Impiego, per e-mail, centroimpiegofermo.tirocini@regione.marche.it al fine di avviare la collaborazione alla stesura del progetto formativo e consentire al Soggetto promotore una prima verifica dei requisiti.

SOLO PER I SOGGETTI OSPITANTI CHE HANNO SEDI OPERATIVE IN PIU' DI UNA REGIONE: è necessario specificare se il tirocinio extracurricolare verrà regolato dalla normativa della Regione Marche (DGR 1474/17), scaricando e compilando apposito modulo "Soggetto multilocalizzato scelta normativa".

 

  1. Il Centro per l’impiego verifica la sussistenza dei requisiti del Tirocinante e del Soggetto ospitante per avviare il Tirocinio

  2. Valutazione del Progetto Formativo individuale ed eventuali integrazioni

  3. Si concorda appuntamento per la consegna della documentazione prevista e la sottoscrizione della Convenzione, del PFI presso il CPI in presenza del Tirocinante, del Legale rappresentante dell’Azienda e/o del Tutor aziendale

Il Tirocinio potrà essere avviato a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione della Convenzione

 

Tempistica:

LA RICHIESTA DI TIROCINIO CON L’INVIO DEI DOCUMENTI VA EFFETTUATA ALMENO 10 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA “IPOTIZZATA” PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO AL FINE DI CONSENTIRE AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI EFFETTUARE LE NECESSARIE VERIFICHE

 

Documentazione da consegnare al Centro per l’impiego il giorno fissato per la stipula della Convenzione

  • N° 1 “Convenzione di Tirocinio Formativo Regionale”

  • N° 1 “Progetto Formativo Individuale”

  • N° 1 Autodichiarazione, del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospitante

  • N° 1 Autodichiarazione del Tirocinante

  • Fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità, del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospitante e del Tirocinante

  • N° 1 Copia Polizza RCT (non occorre allegare la polizza integrale, sono sufficienti le prime pagine dove compaiono n. polizza, compagnia assicurativa, nome ditta ....)

  • N° 1 marca da bollo da 16 € ogni 100 righe (pari a 4 facciate) di Convenzione e Progetto Formativo

     

Solo per i soggetti ospitanti che hanno sedi operative in più di una regione: è necessario consegnare anche il modulo "soggetto multilocalizzato scelta normativa".

 

La data di inizio del tirocinio non potrà in alcun caso essere antecedente e/o concomitante a quella di approvazione della Convenzione.

 

Si ricorda inoltre che come previsto dalla normativa sulle Comunicazioni Obbligatorie (L. n. 296/06 e Decreto Interministeriale del 30/10/2007 art. 4 bis comma 7), anche il tirocinio deve essere comunicato tramite UNILAV.

 

CONTATTI: centroimpiegofermo.tirocini@regione.marche.it

 

NORMATIVA REGIONALE

FAQ

 

ALLEGATI: 

Convenzione

Progetto formativo individuale

Autodichiarazione del/della Legale Rappresentante del Soggetto Ospitante

Autodichiarazione del/della Tirocinante

Soggetto multilocalizzato - scelta normativa

 

francesca.catini francesca.catini@regione.marche.it francesca.catini