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Collocamento mirato (Legge 68/99)

Il Servizio di inserimento lavorativo di soggetti disabili (Legge 68/99, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) ha la finalità di mediare tra i bisogni aziendali e le condizioni lavorative dell’utente al fine di trovare un necessario punto di equilibrio che soddisfi entrambi. In questo modo si possono valorizzare le residue capacità lavorative degli utenti e le aziende assolvono così ad un obbligo previsto dalla legge di riferimento.

 

La Legge 68/1999 promuove l’integrazione delle persone disabili nel Mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di collocamento mirato, con strumenti di inserimento personalizzato, tenendo conto delle particolari esigenze di questa categoria di cittadini.

Scopo principale della legge è quello di incentivare la crescita della specifica domanda di lavoro per i lavoratori disabili e di valorizzare e residue capacità lavorative dei soggetti.
 

Le iscrizioni L. 68/99 si dividono in due categorie distinte:

  1. Iscrizioni persone con disabilità art. 1 - L. 68/99 – Invalidi civili, invalidi da lavoro, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra.
     
  2. Iscrizioni alla L. 68/99 ex art. 18 - Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della l. 763/81; vittime del dovere ed equiparati; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti; orfani di Rigopiano; orfani per crimini domestici; care leavers.
     
Sono destinatari della normativa, altresì, i datori di lavoro pubblici e privati, anche non imprenditori, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. In particolare, sono stabilite delle quote definite di riserva a favore dei disabili che il datore di lavoro è tenuto a rispettare in base alla dimensione della propria azienda.