Cultura

Beni librari e documentali

La Regione  nello svolgimento delle sue funzioni  di concorso alla tutela  e valorizzazione dei beni culturali  ha sostenuto progetti  volti alla conoscenza e conservazione di patrimoni librari  e documentari di biblioteche e archivi storici di particolare interesse regionale. 

Gli interventi fanno principalmente riferimento ad attività di restauro e di sicurezza del patrimonio,  di catalogazione ed inventariazione, di censimento, di digitalizzazione, e sono promossi allo scopo di incentivare l’accessibilità fruitiva  delle raccolte e dei fondi storici attraverso sistemi di ricerca  on –line (OPAC/Cataloghi sulla rete web, Inventari degli archivi storici  in SIUSA- Sistema Informativo Unificato Soprintendenza Archivistica), riproduzione a stampa o attraverso le nuove tecnologie di digitalizzazione, oltre a  pubblicazioni con finalità di ricerca e studi.

Riguardo ai beni librari e documentali , presenti nelle biblioteche di competenza non statale, la Regione ha avuto una attribuzione di funzioni di tutela diretta su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie , nonché libri, stampe, incisioni  non appartenenti allo Stato … ( comma 2 dell’art. 5 del Codice vigente, D.lgs. 42/2004) fino al 2015 quando con la legge 6 agosto 2015 n. 125  di conversione in legge del D.L. legge 19 gennaio  2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, tale funzione  è stata trasferita in capo allo Stato. 

Pertanto si rinvia al sito della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali per le autorizzazione e la modulistica relative alle seguenti attività:

  • prestito di beni librari in occasione di mostre  e manifestazioni culturali all’interno del territorio nazionale (Codice dei beni culturali,  art. 48 );
  • uscita temporanea dal territorio nazionale di libri, stampe, incisioni, manoscritti, autografi, carteggi la cui uscita definitiva è di norma vietata, deve essere autorizzata preventivamente (Codice dei beni culturali, art. 66, c. 1 e 2,  art.67);
  • esportazione temporanea e libera circolazione definitiva dei beni bibliografici non statali ( Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.68);
  • spostamento, anche temporaneo, dei beni bibliografici e lo scarto (Codice dei beni culturali,art. 21);

 

Per questi ed altri aspetti inerenti la tutela dei  beni librari – vendita  e altre forme di alienazione, prelazione, commercio, verifica dell’interesse culturale, digitalizzazione, a seguito dell’Accordo tra Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali  e la Direzione Generale Archivi, si rinvia alla Soprintendenza Archivistica  dell’Umbria e delle Marche, competente sul territorio regionale. 

Rimane in capo alle Regione l'istituto del deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati ad uso pubblico, regolato da una disciplina specifica (L.106/2004  e regolamento attuativo, D.P.R.

 

Approfondimenti (Scheda sul deposito legale) 

Tutela e valorizzazione

biblioteca di Fermo - sala del mappamondo

La Regione  nello svolgimento delle sue funzioni  di concorso alla tutela  e valorizzazione dei beni culturali  ha sostenuto progetti  volti alla conoscenza e conservazione di patrimoni librari  e documentari di biblioteche e archivi storici di particolare interesse regionale. 

Gli interventi fanno principalmente riferimento ad attività di restauro e di sicurezza del patrimonio,  di catalogazione ed inventariazione, di censimento, di digitalizzazione, e sono promossi allo scopo di incentivare l’accessibilità fruitiva  delle raccolte e dei fondi storici attraverso sistemi di ricerca  on –line (OPAC/Cataloghi sulla rete web, Inventari degli archivi storici  in SIUSA - Sistema Informativo Unificato Soprintendenza Archivistica), riproduzione a stampa o attraverso le nuove tecnologie di digitalizzazione, oltre a  pubblicazioni con finalità di ricerca e studi.

Riguardo ai beni librari e documentali , presenti nelle biblioteche di competenza non statale, la Regione ha avuto unavolume anticoattribuzione di funzioni di tutela diretta su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie , nonché libri, stampe, incisioni  non appartenenti allo Stato … ( comma 2 dell’art. 5 del Codice vigente, D.lgs. 42/2004) fino al 2015 quando con la legge 6 agosto 2015 n. 125  di conversione in legge del D.L. legge 19 gennaio  2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, tale funzione  è stata trasferita in capo allo Stato. 

Pertanto si rinvia al sito della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali per le autorizzazione e la modulistica relative alle seguenti attività:

  • prestito di beni librari in occasione di mostre  e manifestazioni culturali all’interno del territorio nazionale (Codice dei beni culturali,  art. 48 );
  • uscita temporanea dal territorio nazionale di libri, stampe, incisioni, manoscritti, autografi, carteggi la cui uscita definitiva è di norma vietata, deve essere autorizzata preventivamente (Codice dei beni culturali, art. 66, c. 1 e 2,  art.67);
  • esportazione temporanea e libera circolazione definitiva dei beni bibliografici non statali ( Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.68);
  • spostamento, anche temporaneo, dei beni bibliografici e lo scarto (Codice dei beni culturali,art. 21);

Per questi ed altri aspetti inerenti la tutela dei beni librari – vendita e altre forme di alienazione, prelazione, commercio, verifica dell’interesse culturale, digitalizzazione -, a seguito dell’Accordo tra Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e la Direzione Generale Archivi, si rinvia alla Soprintendenza Archivistica  dell’Umbria e delle Marche  competente per materia sul territorio regionale. 

Deposito legale

Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana si è proceduto alla costituzione degli archivi nazionale e regionale della produzione editoriale  mediante il deposito obbligatorio di varie categorie di documenti , qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione,  o di diffusione (L.106/2004 sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico e regolamento attuativo, D.P.R.  252/2006).

L’istituzione dell’ archivio regionale costituisce un riconoscimento delle competenze proprie della Regione  per la tutela dei beni librari e per l’organizzazione bibliotecaria regionale. Nel contempo l’archivio regionale rappresenta un’importante scelta  culturale per dare adeguata evidenza alle produzioni editoriali marchigiane privilegiando un principio di maggiore selettività rispetto al modello nazionale  ed adottando un approccio di tipo funzionalistico  tra il deposito legale e il ruolo  delle principali biblioteche depositarie nel contesto dei sistemi territoriali provinciali  al fine di garantire la continuità storica di tale funzione nello sviluppo e  composizione delle raccolte. L’elenco degli istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni  editoriali realizzate nel territorio regionale è individuato con DGR 526/2007 ,  approvato con DM del 28 dicembre 2007 e pubblicato nella G.U. n. 38/2008.  Ciò impegna la Regione nel monitoraggio dell’applicazione della legge ed elaborazione di direttive comuni in sintonia con la Direzione Generale per le Biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore del MIBACT, nell’offerta di servizi bibliografici specifici a livello regionale per la promozione dell’editoria regionale, nella condivisione di una base dati certa sull’ anagrafe degli editori che hanno depositato le  opere pubblicate presso gli archivi Regionali e Nazionali.   Elenco degli istituti delle regioni e province autonome depositari dei documenti della produzione editoriale regionale, individuati con Decreto ministeriale : 
 

L’istituzione di una Commissione permanente per il deposito legale, indicata nell’art. 42 del Regolamento, sotto forma di organo consultivo composta dallo Stato e dai rappresentanti delle regioni ha il compito di esaminare i problemi derivanti dall’applicazione del Regolamento. Molti sono i temi affrontati tra cui  la distribuzione delle responsabilità tra istituti depositari, nazionali e regionali,  per garantire la conservazione, la catalogazione, e la disponibilità dei documenti al pubblico, la definizione di procedure di gestione dei documenti del deposito legale dal momento di verifica iniziale, all’arrivo dei pacchi, ai reclami, alle sanzioni. 
Con il D.L. aprile 2014 n. 66 si sono modificate le condizioni per il deposito legale delle pubblicazioni destinate all’Archivio regionale. Si richiede la consegna  da parte dell’editore di un solo esemplare per istituto depositario. Ogni regione, o almeno quelle il cui elenco degli istituti muta a seguito dell’applicazione della norma, in questo caso anche la Regione Marche,  dovrà inviare la sua proposta alla Conferenza Unificata. Si riprenderà quindi l’iter per la definizione ufficiale della lista degli istituti depositari, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento.

Le più notevoli e significative biblioteche storiche si presentano come un fenomeno del collezionismo librario assai diffuso nel XVII e XVIII secolo tra l'aristocrazia laica ed ecclesiastica, i cui ingredienti documentari fanno riferimento essenzialmente al Diritto, all'Antiquaria, alla Storia , alla Teologia, alle Belle Lettere, alla Bibliografia e vengono a costituire insieme ad altri materiali – quadri, medaglie, carte nautiche, mappe geografiche, stampe, disegni – il nerbo su cui si sviluppano le raccolte delle attuali istituzioni pubbliche.


Le antiche librerie delle Marche