Per svolgere l'attività su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è necessario che le imprese, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), come prevede l'articolo 1, comma 1175 e 1176, della Legge 296/2006.
Il rilascio o il rinnovo annuale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è subordinato, alla presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno al Comune competente del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l’impossibilità di presentare il DURC.
Se non viene presentato entro questa data, l’autorizzazione è sospesa fino alla presentazione. Decorsi inutilmente sei mesi dalla sospensione, l’autorizzazione è revocata.
Chi chiede una nuova autorizzazione ed è impossibilitato a presentare il DURC o un certificato di regolarità contributiva, è necessario che alleghi alla domanda un’autocertificazione che attesti questa impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, presenti al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l’impossibilità a presentare il DURC.
In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l’autorizzazione decade.
L’autorizzazione viene rilasciata anche a coloro che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.
http://www.commercio.marche.it/Macroaree/AreePubbliche/DocumentoUnicoRegolarit%C3%A0Contributiva%28DURC%29.aspx