Text/HTML

Call us now
+123 456 7890
07/09/2000

EMANATE LE DIRETTIVE REGIONALI PER IL PERSONALE SANITARIO CHE HA SCELTO L’ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA.

Nella prima seduta, dopo la pausa estiva, la giunta regionale ha emanato le direttive per l’esercizio della libera professione all’interno delle strutture sanitarie da parte del personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e della dirigenza del ruolo sanitario dipendente delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. L’atto di indirizzo, che recepisce le linee di coordinamento del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (27-3-2000) entrato in vigore a giugno, è stato elaborato tenendo conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale del comparto sanitario, anche delle osservazioni e delle esigenze espresse in diverse consultazioni dai Direttori generali e dalle organizzazioni sindacali di categoria delle tre diverse aree negoziali. Come è noto, la materia dell’esercizio della libera professione “intra moenia” è stata profondamente innovata e, quindi, le direttive regionali, articolate in 19 punti, rappresenteranno un riferimento normativo per i Direttori generali che dovranno decidere con apposito atto aziendale le modalità organizzative all’interno delle proprie strutture. La premessa dell’atto di indirizzo ricorda le norme e le finalità generali alla base del corretto esercizio della libera professione intramuraria: un’organizzazione che garantisca la piena funzionalità dei servizi istituzionali; l’attività professionale finalizzata alla riduzione delle liste di attesa e svolta fuori dell’orario di lavoro istituzionale; libera professione come offerta alternativa di servizi all’utenza. Altra caratteristica del regime professionale intramurario, la libera ed espressa scelta da parte del cittadino - che accetta preventivamente le tariffe fissate dall’Azienda - del singolo professionista o dell’equipe a cui si richiede la prestazione. In ogni caso, l’attività istituzionale dovrà essere prevalente e, comunque, i volumi di prestazioni libero-professionali non potranno superare quelli istituzionali, in conformità al principio di equilibrio tra i due tipi di attività. Le norme contenute nel provvedimento regionale regolano l’intera materia: dalle relazioni sindacali alle funzioni di controllo, alla diretta informazione agli utenti. Sono escluse dal regime di libera professione le prestazioni rese in emergenza-pronto soccorso, i ricoveri di terapia intensiva e rianimazione e nelle unità di recupero e rieducazione funzionale. Sono invece riconducibili alla libera professione quelle prestazioni esercitate da medici, veterinari ed altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) con rapporto di lavoro esclusivo, in via individuale o in equipe, in regime ambulatoriale, comprese le attività di diagnostica strumentale, day hospital, day surgery e/o ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, con oneri a carico dell’assistito o di assicurazioni. I Direttori generali dovranno individuare i locali destinati all’attività libero professionale e possono autorizzarne l’esercizio in studi professionali privati, fino alla realizzazione degli spazi interni idonei all’attività. Gli orari di svolgimento della libera professione sono definiti d’intesa tra azienda e professionista interessato, il sistema di prenotazione è organizzato dall’azienda con appositi uffici e personale. Le direttive regolano anche le prestazioni libero-professionali in regime di ricovero ospedaliero (con standard alberghiero superiore a quello ordinario, con scelta del professionista e/o dell’equipe; ricovero ordinario in corsia con scelta del professionista o dell’equipe; ricovero in standard alberghiero superiore, senza prestazioni libero professionali o aggiuntive). Viene disciplinata inoltre l’organizzazione del personale di supporto alla libera professione (che potrà essere di supporto diretto o indiretto) e individuato dal Direttore generale, sulla base dell’adesione volontaria di dipendenti. Quest’ultimi sottostanno alle stesse norme dei dirigenti sanitari in materia di prestazioni da effettuarsi extra orario. Per consentire l’attuazione dei principi di trasparenza e libera scelta da parte del cittadino, le Aziende, attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e la predisposizione della Carta dei Servizi, hanno l’obbligo di attivare un efficace sistema di informazioni all’utenza riguardo a tutti i tipi di prestazioni, modalità di fruizione e tempi di attesa, oltre che agli oneri finanziari che il cittadino dovrà sostenere. (ad’e)