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04/07/2000

CALENDARIO VENATORIO - SI CACCIA DAL 3 SETTEMBRE AL 31 GENNAIO

La giunta ha approvato il calendario venatorio: la stagione di caccia ha inizio il 3 settembre 2000 e termina il 31 gennaio 2001. Un calendario che riconferma quello dell’anno scorso, sia per quanto riguarda la durata che per l’apertura unica. La giunta ha voluto – ha detto l’assessore alla caccia Luciano Agostini – tener conto della richiesta in questo senso delle associazioni venatorie. Una soluzione, quella dell’apertura unica, che comunque “non sembra dispiacere nemmeno al mondo ambientalista. Infatti – ha sottolineato - nell’incontro di ieri il rappresentante della Lega Ambiente, ha detto di ritenerla la meno dannosa, in quanto la possibilità di cacciare sia la selvaggina migratoria che quella stanziale determina una più equa distribuzione dei cacciatori sul territorio. Occorre comunque – ha aggiunto – una crescita culturale da parte dei cacciatori, insieme ai quali occorre lavorare per rendere veramente operativa una seria pianificazione venatoria. Ci sono ora – ha concluso Agostini – le condizioni perché ciò sia possibile:infatti il numero dei cacciatori è sensibilmente diminuito rispetto al passato (sono 35 mila rispetto agli oltre 75 mila degli anni ’80, n.d.r.) ed è tale da poter essere sopportato dal territorio marchigiano.” Il calendario venatorio è consultabile anche sullo specifico sito internet: www.regione.marche.it/caccia (e.r.) Diamo di seguito i contenuti della delibera approvata. SPECIE CACCIABILI: a) dal 3 settembre al 17 dicembre: tortora (Streptopelia turtur), quaglia, allodola; b) dal 3 settembre al 17 gennaio: gallinella d’acqua, porciglione, codone, marzaiola, mestolone, beccaccino, frullino, combattente, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia; c) dal 3 settembre al 26 novembre: lepre comune, coniglio selvatico, starna, fagiano; d) dal 17 settembre al 31 dicembre: merlo; e) dal 17 settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, volpe, beccaccia, pavoncella; f) dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale, come di seguito specificato; g) dal 1 ottobre al 30 novembre: coturnice, daino, capriolo, come di seguito specificato. Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili: 1) settembre: domenica 3 - sabato 9 - domenica 10 - domenica 17 - mercoledi 20 - sabato 23 - domenica 24 - mercoledi 27 - sabato 30; 2) dal 1 ottobre al 31 gennaio tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì; 3) dal 2 ottobre al 30 novembre la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e venerdì. Per le specie:lepre comune, coniglio selvatico e fagiano la Giunta valuterà un possibile prolungamento del periodo di caccia in relazione alle condizioni generali delle specie stesse, evidenziate dalle Province. Inoltre la Giunta potrà vietare la caccia alla starna ed alla coturnice, su proposta delle Province interessate e sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C.. ORARI DI CACCIA settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30 dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15 (vige l’ora legale) ottobre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 19.00 dal 16 al 31 - ore 6.15 / 18.30 (vige l’ora legale) novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15 dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00 dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40 dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45 gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15 dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45 Per ogni giornata di caccia è consentito abbattere i seguenti capi: a) selvaggina stanziale: 1) lepre e coturnice - n. 1 capo; 2) fagiano e starna - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice; 3) cinghiale - n. 1 capo; - le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice; b) selvaggina migratoria 1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi; 2) tordi, merli e cesene - n. 25 capi complessivi; 3) trampolieri e palmipedi - n. 10 capi complessivi; 4) colombacci - n. 10 capi; 5) beccacce - n. 5 capi. Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 30 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 50 capi. Caccia al cinghiale E’ svolta singolarmente o a squadre. Per quella a squadre occorre presentare richiesta all’Amministrazione provinciale. Detta Amministrazione individua le zone di caccia sulla base della presumibile consistenza e delle condizioni di danno arrecate dall’ungulato. Le Amministrazioni provinciali, nel regolamentare tale caccia, anche eventualmente con accordi con le Province interessate delle regioni limitrofe, stabiliscono altresì la composizione delle squadre di caccia. Caccia di selezione Subordinata a censimenti faunistici, è consentita al daino, al capriolo ed al cinghiale, sulla base di specifiche regolamentazioni provinciali. Le Province possono autorizzare tale tipo di caccia a far tempo dal 1° agosto previa predisposizione dei relativi piani di abbattimento. Ambito Territoriale di Caccia (ATC) I residenti degli ATC possono cacciare:lepre, fagiano, starna, coturnice e, ovviamente, le specie migratrici. I non residenti, lo possono fare in relazione all’indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione per ciascun A.T.C. e nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 5. Caccia negli altri ambiti Per tutte le specie consentite (escluse lepre, fagiano, starna e coturnice) e per ogni cacciatore della regione Marche, l’accesso è gratuito, una volta regolato il pagamento ad una ATC.: basta presentare una domanda (art. 22 della L.R. 21/2000) all’Amministrazione provinciale competente. Tesserino di caccia I titolari di licenza per l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia (l.r. 7/95). Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato dal Comune di residenza. Il Comitato di gestione di ogni ATC provvede a compilare i relativi moduli ed a consegnare ad ogni Comune i tesserini di caccia relativi ai cacciatori in regola con le norme di iscrizione. Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, il giorno di caccia, la sigla dell’ATC prescelto e, subito dopo l’abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti. Per quanto riguarda le specie migratorie e le specie prelevabili in deroga deve indicare, in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti. I cacciatori non residenti nella regione Marche, per praticare l’esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all’ATC prescelto nelle Marche. A tal fine la Regione determina la capienza massima come previsto dal Piano Faunistico-Venatorio. I dati risultanti saranno comunicati ad ogni singolo ATC. Disposizioni particolari riguardano i cittadini residenti nella Repubblica di San Marino, che sono ammessi ad esercitare la caccia nella nostra regione. Per consentire l’elaborazione dei dati, ai fini della gestione di un sistema informativo regionale, il cacciatore deve consegnare il tesserino della stagione venatoria al Comune di residenza non oltre il mese di febbraio 2001. Addestramento e allenamento cani da caccia E’ consentito dal 13 agosto, fino al 31 agosto per cinque giorni a settimana, esclusi martedì e venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 20.00. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, a condizione che non si arrechi danno alle colture. E’ comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani, siano essi da cerca o da ferma, o non più di sei cani segugi. Per la caccia alla volpe e al cinghiale svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui sopra. Le Amministrazioni provinciali possono anche ridurre il periodo e l’orario di addestramento e allenamento dei cani. Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie Sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario. Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie non destinate a zona di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica l’immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì. Divieti e limitazioni Si evidenziano i seguenti: - abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti; -vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio; - l’uso di bocconi avvelenati; - cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E’ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini; - cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume; - cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo; - non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; - non è consentita la posta alla beccaccia; - per la protezione della natura e la tutela del paesaggio e della fauna, sull’intero territorio della regione è fatto divieto di dar fuoco alle stoppie derivanti dalle colture graminacee e leguminose, da erbe pratensi, palustri ed infestanti in campagna, da arbusti e da erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi d’acqua in genere nonché lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e strade ferrate a distanza di mt. 100 dagli argini laterali di dette strade. Il divieto di cui trattasi non sussiste nelle campagne per i periodi consentiti dagli usi agricoli locali, purché l’incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone, animali e cose. Il materiale risultante dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili può essere incendiato purché riunito in cumuli. L’operatore deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. - Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 1 ottobre - 15 novembre 2000. Sanzioni Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7. Caccia alle specie in deroga Il prelievo venatorio in regime di deroga è consentito ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 79/409/CEE e successive integrazioni, come meglio precisato, dal comma 7 dell’art. 30 della L.R. 7/95, per prevenire gravi danni alle colture agrarie. Le specie interessate sono: ­ passero, passera mattugia: dal 17 settembre al 31 dicembre, con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 20 e annualmente pari a 200; ­ storno: dal 3 settembre al 16 dicembre con un numero di capi prelevabili giornalmente pari a 20 e annualmente pari a 200; ­ taccola: dal 3 settembre al 15 gennaio, con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 20 e annualmente pari a 200. Sono autorizzati ad effettuare tali prelievi, nel rispetto degli orari delle giornate consentite per l’esercizio venatorio, coloro che esercitano la caccia da appostamento e che abbiano provveduto a far vidimare dal Comune l’apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia. Al fine di consentire la vigilanza sulla salvaguardia delle specie, e trasmettere annualmente alla competente Commissione D.G.XI, tramite gli organi statali preposti, una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico delle specie prelevate in deroga e sui loro effetti applicativi dell’integrale recepimento del regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, i Comuni dovranno restituire i tesserini relativi alla presente stagione venatoria entro e non oltre il 31 marzo 2001. IL NUMERO DEI CACCIATORI PER SINGOLI ATC (Stagione Venatoria 1999-2000) AN1 4289 AN2 5320 AP1 3591 AP2 3761 MC1 2989 MC2 3421 PS1 6272 PS2 5401 TOTALE 35044