Normativa Nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. L’Articolo 3 sancisce la pari dignità sociale dei cittadini, eguali davanti alla legge, "…senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. In questo articolo si rintracciano due fondamenti: quello delle uguaglianza formale e quello della uguaglianza sostanziale. L’Articolo 37 sancisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. L’Articolo 51 stabilisce che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003 ha aggiunto che "a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". L’Articolo 117, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, stabilisce che le "leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".
 
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. La legge vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
 
Legge nazionale 22 giugno 1990, n. 164 Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Costituisce la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all'articolo 3 della Costituzione.
  
Legge del 10 aprile 1991, n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro. Le disposizioni contenute nella legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
 
Legge 25 febbraio 1992 n 215 Azioni positive per l’imprenditoria femminile. La legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale
 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 marzo 1997 Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini. Sollecita una maggiore presenza delle donne nelle sedi decisionali, nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni politiche.
 
Decreto Ministeriale 13 ottobre 1997. Istituzione dell'osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro nell'agricoltura. Istituito presso il Ministero per le politiche agricole e forestali, l'Osservatorio ha lo scopo di analizzare le politiche a favore dell'imprenditoria e dell'occupazione femminile in ambito rurale per promuovere, in tal senso, interventi specifici.
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1997, n. 405. Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Istituisce il "Dipartimento per le pari opportunità", che ha funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità.
 
Legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori, l'istituzione del congedo per la formazione continua, il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
 
D. lgs. 23 maggio 2000 n 196 Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresi' alla nomina di un supplente. Le consigliere ed i consiglieri di parita', effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunita' e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parita' sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
 
D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
 
D. lgs. 31 luglio 2003, n. 226. Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137 L’attuale Commissione è organo consultivo e di proposta, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ presieduta dal Ministro per le Pari Opportunità e ad esso fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna.
 
Legge 8 aprile 2004, n. 90, art. 3 Norme in materia dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 La legge stabilisce che nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato tale proporzione l'importo del rimborso per le spese elettorali è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
 
D. lgs. 11/04/2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Testo unico che raccoglie e riorganizza tutti i provvedimenti e le normative esistenti nella legislazione italiana in materia di parità e pari opportunità. In particolare nel Libro I, Titolo II, Capo V,artt. 21 e 22 (Comitato per l’imprenditoria femminile), e Libro III, Titolo II, Capo I, artt. 52, 53, 54, 55 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile)

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