Direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Si tratta della prima direttiva che individua azioni concrete per la rimozione degli ostacoli esistenti in materia di parità di trattamento per ciò che riguarda il lavoro. Il principio di parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
Direttiva 96/34/CE concernente l’accordo quadro sul congedo parentale L'accordo costituisce un impegno dell'UNICE, del CEEP e della CES a porre in atto prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore, considerato un importante strumento per conciliare la vita professionale e quella familiare e per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne.
Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES L’accordo è volto ad assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e a migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale, riconoscendo la necessità di provvedimenti per promuovere l’occupazione e la parità di opportunità tra donne e uomini, adottando misure per incrementare l’occupazione mediante un’organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia alle esigenze dei lavoratori che alle esigenze delle aziende.
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro La direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (art.1).La direttiva definisce la nozione di discriminazione diretta e indiretta, prendendo in considerazione anche i comportamenti o i trattamenti formalmente neutri, ma che producono un particolare svantaggio nei confronti dei soggetti appartenenti ai gruppi protetti dal divieto di discriminazione.
Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro La direttiva è finalizzata a garantire l’attuazione del principio di parità di trattamento nell’ambito lavorativo. La direttiva conferma la nozione di discriminazione diretta ed indiretta, entrambe vietate in quanto contrarie al principio di eguaglianza fra uomini e donne; sancisce il divieto delle molestie e delle molestie sessuali, in quanto sono considerate come discriminazioni vietate; considera come discriminazione anche l'ordine di discriminare nonché gli atti di ritorsione.La direttiva contiene anche il principio di legittimità delle azioni positive, poiché finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza di fatto, e sollecita gli Stati membri ad adottarle per accelerarne la realizzazione.
Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura La direttiva attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l’accesso ai beni e servizi e la loro fornitura, sia per il settore pubblico che per quello privato.
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego Scopo della direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Contiene quindi disposizioni volte ad attuare il principio di parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la promozione e la formazione professionale, e le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione.