Normativa Comunitaria

Principi fondamentali
  
Trattato di Maastricht (1992) Il Trattato sull’Unione europea ha cambiato la denominazione della "Comunità Economica Europea" in "Comunità europea" ed ha introdotto nuove forme di cooperazione tra i governi degli Stati membri. In particolare, nell’articolo 3 sancisce che "l’azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne".
 
Trattato di Amsterdam (1997) Il Trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 tra i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri apporta sostanziali modifiche ed integrazioni ai Trattati sui quali si fonda l'Unione Europea.In particolare,allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non impedisce che uno "Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali".
 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea rappresenta un punto di riferimento per la legislazione europea in materia di diritti. L’articolo 21 vieta ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. L’articolo 23 stabilisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non impedisce l’adozione di "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".
 
Libro Verde Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione Europea allargato, Commissione delle Comunità Europee, 2004. I principi della parità di trattamento e della non discriminazione sono ritenuti dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell’individuo che sono alla base dell’odierna Unione europea. Nonostante i risultati ottenuti in materia, la Comunità si impegna a perseguire politiche contro la discriminazione e atte a ottenere la parità. 

Raccomandazione del Consiglio del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (84/635/CEE) La raccomandazione rappresenta il primo passo verso il riconoscimento della legittimità e dell’importanza in certi ambiti delle azioni positive. In particolare il Consiglio raccomanda agli Stati Membri "di adottare una politica di azione positiva intesa ad eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa ed a promuovere l'occupazione mista". 

La tabella di marcia definisce alcuni settori esistenti e propone settori di intervento interamente nuovi. Complessivamente vengono considerati sei settori prioritari: indipendenza economica uguale per le donne e gli uomini, conciliazione della vita privata e professionale, rappresentanza uguale nell'assunzione di decisioni, eliminazione di ogni forma di violenza basata sul genere, eliminazione degli stereotipi legati al genere e promozione della parità fra le donne e gli uomini nelle politiche esterne e di sviluppo. Infine, un'indipendenza economica uguale per le donne e gli uomini.

 


Direttive Comunitarie

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Si tratta della prima direttiva che individua azioni concrete per la rimozione degli ostacoli esistenti in materia di parità di trattamento per ciò che riguarda il lavoro. Il principio di parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

Direttiva 96/34/CE concernente l’accordo quadro sul congedo parentale L'accordo costituisce un impegno dell'UNICE, del CEEP e della CES a porre in atto prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore, considerato un importante strumento per conciliare la vita professionale e quella familiare e per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES L’accordo è volto ad assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e a migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale, riconoscendo la necessità di provvedimenti per promuovere l’occupazione e la parità di opportunità tra donne e uomini, adottando misure per incrementare l’occupazione mediante un’organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia alle esigenze dei lavoratori che alle esigenze delle aziende.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro La direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (art.1).La direttiva definisce la nozione di discriminazione diretta e indiretta, prendendo in considerazione anche i comportamenti o i trattamenti formalmente neutri, ma che producono un particolare svantaggio nei confronti dei soggetti appartenenti ai gruppi protetti dal divieto di discriminazione.

Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro La direttiva è finalizzata a garantire l’attuazione del principio di parità di trattamento nell’ambito lavorativo. La direttiva conferma la nozione di discriminazione diretta ed indiretta, entrambe vietate in quanto contrarie al principio di eguaglianza fra uomini e donne; sancisce il divieto delle molestie e delle molestie sessuali, in quanto sono considerate come discriminazioni vietate; considera come discriminazione anche l'ordine di discriminare nonché gli atti di ritorsione.La direttiva contiene anche il principio di legittimità delle azioni positive, poiché finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza di fatto, e sollecita gli Stati membri ad adottarle per accelerarne la realizzazione.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura La direttiva attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l’accesso ai beni e servizi e la loro fornitura, sia per il settore pubblico che per quello privato.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego Scopo della direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Contiene quindi disposizioni volte ad attuare il principio di parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la promozione e la formazione professionale, e le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione.


 


Documenti sulle Pari Opportunità

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 1° giugno 2005, "Strategia quadro per la non discriminazione e la parità di opportunità per tutti" La presente comunicazione fa seguito al libro verde dal titolo "Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata" adottato dalla Commissione il 28 maggio 2004. Essa recepisce le osservazioni e le reazioni comunicate dalle autorità nazionali, dagli organismi specializzati in materia di uguaglianza, dalle organizzazioni non governative, dalle autorità regionali e locali, dalle parti sociali, dagli esperti e dai privati.

"Il Patto europeo per la parità di genere" , ‘Consiglio Europeo di Bruxelles, Conclusioni della Presidenza’, Consiglio dell’Unione Europea, 23/24 marzo 2006. Considerando la tabella di marcia per la parità di genere proposta dalla Commissione, il Consiglio europeo ha adottato un patto europeo per incoraggiare l'azione a livello di Stati membri e di Unione in diversi settori, tramite misure specifiche.

La Carta Europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale. Una Carta che invita gli enti territoriali a utilizzare i loro poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini, Elaborata e promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dai suoi partners. La Carta europea per la parità fra donne e uomini nella vita locale è destinata agli enti locali e regionali d'Europa che sono invitati a firmarla, a prendere pubblicamente posizione sul principio della parità fra donne e uomini e ad attuare, sul proprio territorio, gli impegni definiti nella Carta. La Carta è stata redatta nell'ambito del progetto (2005-2006) realizzato dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Il progetto è stato sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito del 5° Programma d'azione comunitario per la parità tra donne e uomini.

Programmazione 2007-2013. Il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha adottato alcune proposte legislative (contenute nel Regolamento COM 2004/92) con cui si è intrapreso il processo di riforma della politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013. Il percorso di ridefinizione, con cui si prevede di dar vita ad un effetto leva che coinvolga alcuni settori chiave della vita comunitaria, quali l'innovazione e l'economia della conoscenza, l'ambiente e la prevenzione dei rischi, i servizi per il sostegno dell'occupazione e dell'inclusione sociale, è giunto al termine nel luglio 2006 con l'adozione da parte del Parlamento e del Consiglio Ue dei 5 regolamenti relativi ai fondi strutturali Tale pacchetto di proposte delinea l'architettura del nuovo ciclo di programmazione, relativo appunto all'arco temporale 2007 – 2013, prevedendo un contesto più semplificato e trasparente rispetto a quello del ciclo di programmazione precedente, con l'adozione di tre macro-obiettivi, in parte coincidenti con quelli precedenti.  

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. La parità tra le donne e gli uomini - 2008. La relazione annuale della Commissione europea individua criticità e strategie per la parità.