Cancellazione dall'Elenco
La cancellazione dall’Elenco del rilevatore è disposta:
- nel caso venga a mancare uno dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Elenco;
- nel caso di istanza scritta del rilevatore;
Il rilevatore è tenuto ad un comportamento professionale e diligente pertanto, in caso di omissione, è prevista la cancellazione d’ufficio dall’Elenco, nei seguenti casi:
- qualora il rilevatore, a cui sia stato assegnato formalmente l’incarico di rilevazione, revochi per n° 3 volte la propria disponibilità per motivi a lui imputabili e non oggettivamente giustificabili, prima della firma del contratto;
- nel caso in cui il rilevatore, dopo la firma del contratto, per n° 2 volte non porti a termine la prestazione contrattuale per motivi a lui imputabili e non oggettivamente giustificabili.
Una nuova iscrizione può essere comunque richiesta in occasione dell’aggiornamento biennale dell’Elenco.