L'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, è disciplinato dagli Statuti regionali.
Nella Regione Marche l’iniziativa legislativa, in attuazione dell'art. 30 dello Statuto, è esercitata da:
a) Consiglio delle autonomie locali;
b) Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
c) consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
d) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;
e) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni;
f) ai singoli consigli provinciali;
g) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
Sempre in base all’art. 30 dello Statuto l’iniziativa delle leggi regionali si realizza mediante la presentazione al Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione (comma 1). Con legge regionale sono stabilite le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare (comma 2), mentre il regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare (comma 3).
Le proposte di legge di iniziativa popolare sono pertanto esaminate con le modalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 23, che disciplina l’iniziativa popolare, e quelle, in quanto applicabili, contenute nel Capo VII del Titolo I del Regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa (art. 75, deliberazione del Consiglio – Assemblea legislativa 21 dicembre 1979 “Regolamento interno del Consiglio regionale”).