Fondi di solidarietà anti-crisi

Sostegno all’occupazione.
Intervento finalizzato a sostenere i contratti di solidarietà difensivi sottoscritti dalle imprese e organizzazioni sindacali dal 1° settembre 2008, al fine di evitare in tutto o in parte licenziamenti collettivi
I beneficiari dei contributi regionali sono tutte le imprese, comprese le società cooperative aventi sede operativa nella regione Marche che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che abbiano stipulato accordi - dal 1 settembre 2008 - con i sindacati maggiormente rappresentativi che prevedono una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro al fine di evitare i licenziamenti di lavoratori in esubero.
Tra le imprese beneficiarie rientrano anche quelle non comprese nel campo di applicazione della CIGS e le imprese artigiane che occupino anche meno di 16 dipendenti che stipulano C.d.S.
Il contributo regionale previsto consiste nell’erogazione di un quarto del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per un periodo pari a quello di una singola annualità del contratto di solidarietà (12 mesi ).
Il 50 % di detto contributo deve essere versato ai lavoratori interessati alla riduzione di orario come integrazione alla retribuzione, il restante 50% rimane a favore dell’azienda.
Il contributo regionale destinato all’impresa costituisce agevolazione a titolo de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006.
Nel caso di imprese che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS il contributo regionale è concesso esclusivamente per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori coinvolti nel C.d.S.
 
 
Sostegno alle famiglie.
La deliberazione prevede la concessione di  sussidi a favore di  lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro dal 1° Settembre 2008 e che non godono di indennità o che hanno un’indennità a seguito di licenziamento.
Possono avere accesso al beneficio gli ex lavoratori dipendenti, residenti nelle Marche, disoccupati a causa di:
- licenziamento;
- dimissioni per giusta causa;
- mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno perso il lavoro dopo il 30/08/2008 e che hanno  maturato a partire dal 01/01/2008 un periodo lavorativo di almeno 6 mesi, ovvero 180 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi).
Sono ricompresi, con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione.
L’entità del sussidio è di € 200,00 mensili per un massimo di 12 (dodici) mesi.
L’intervento è attuato per il tramite dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati e prevede la compilazione dell’attestazione ISEE e ISEE rimodulato.
 
Il bando d’accesso e l’elenco dei CAF convenzionati, saranno pubblicati sul sito www.regione.marche.it il giorno 16 marzo 2009.