Aggiornamento dell'Elenco
Ai fini di una qualificazione continua dell’Elenco dei rilevatori della Regione Marche, l’articolo 7 del Disciplinare prevede che, nella vigenza biennale dell’Elenco stesso, per i rilevatori iscritti possono essere recepiti e valutati gli incrementi di professionalità acquisiti e sottoelencati:
- conseguimento di laurea;
- conseguimento di laurea magistrale (LS), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), master universitario di 1° livello e master universitario di 2° livello. Tutti i titoli elencati devono essere conseguiti in discipline statistiche;
- iscrizione ad una facoltà universitaria in discipline statistiche;
- iscrizione ad una facoltà universitaria diversa dal precedente punto c) e dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche o agrarie o informatiche;
- iscrizione ad albi professionali in ambito agricolo e/o statistico;
- iscrizione nell'elenco dei periti e degli esperti tenuto dalle Camere di Commercio alla categoria di "esperto statistico";
- conseguimento della qualifica di specializzazione professionale di "Tecnico di rilevazione statistica ed elaborazione elettronica dei dati" rilasciata dalla Regione Marche;
- conseguimento di certificato MOUS e/o ECDL (Patente Europea di Computer) e/o attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore;
- attuazione di indagini statistiche espletate per conto di Enti Pubblici e/o Privati.
Gli aggiornamenti verranno fatti esclusivamente su richiesta espressa del rilevatore.
La richiesta dovrà essere formulata sottoforma di dichiarazione sostitutiva, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Relativamente alla fattispecie di cui al punto i) alla richiesta dovranno essere allegate le fotocopie dei certificati rilasciati dagli Enti Pubblici e/o Privati per i quali è stata espletata l’indagine.
La richiesta potrà essere inoltrata alla Regione Marche – P.F. Sistema Informativo Statistico compilando il modello di aggiornamento punteggio e secondo le modalità previste all’art. 38 del DPR 445/2000.
Le richieste formulate saranno sottoposte ai controlli previsti all’art. 71 del DPR 445/2000.
La P.F. Sistema Informativo Statistico provvederà agli aggiornamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo eventuali interruzioni sospensive del procedimento per verifiche, regolarizzazioni o completamenti delle richieste. Decorsi 30 giorni dal ricevimento delle richieste, al netto delle eventuali sospensive, l’aggiornamento diventerà operativo.
Con Decreto del Dirigente del Sistema Informativo Statistico verrà approvato annualmente, a far data dall’iniziale pubblicazione, l’eventuale aggiornamento dell’Elenco che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.