La legge regionale 10/08/1998, n. 30, concernente: “Interventi a favore della famiglia” all’articolo 4 stabilisce l’istituzione della Consulta regionale per la famiglia, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari, con lo scopo, in particolare, di:
a) Redigere rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti, promuovendo anche allo scopo specifici studi, seminari e convegni; b) Effettuare indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l’ambito familiare; c) Presentare proposte e osservazioni sulla programmazione regionale che interessa, anche indirettamente, le politiche familiari; d) Esprimere pareri sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualit� della vita familiare.
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